Art. 35 
 
               Modifiche alla legge regionale 28/2011 
 
    1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge  regionale  11  agosto
2011, n. 28 recante "Norme per la riduzione  del  rischio  sismico  e
modalita' di vigilanza e controllo su opere  e  costruzioni  in  zone
sismiche" e' sostituito dal seguente: 
    "5. Le  risorse  derivanti  dal  versamento  dei  diritti  e  del
rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle  sanzioni
di cui all'articolo 16 sono riscosse: 
      a) per  una  quota  del  90%  dalla  Provincia  competente  per
territorio e sono  vincolate  alla  copertura  di  spese,  incentivi,
formazione e aggiornamento per il personale preposto  alle  attivita'
di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma  6,  e  per  il
funzionamento delle strutture tecniche competenti; 
      b) per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e
sono  vincolate  alla  copertura  delle  spese  di  funzionamento   e
potenziamento  dello  Sportello   Unico   per   l'Edilizia   preposto
all'attivita' istruttoria  documentale  ed  alla  trasmissione  delle
pratiche agli uffici provinciali."