Art. 35 Modifiche alla legge regionale 28/2011 1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" e' sostituito dal seguente: "5. Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'articolo 16 sono riscosse: a) per una quota del 90% dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura di spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attivita' di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti; b) per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto all'attivita' istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli uffici provinciali."