Art. 36 Disposizioni finanziarie per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009 1. Per favorire la ripresa delle attivita' sociali ed economiche nell'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009, i soggetti privati ed economici sono esonerati dal pagamento degli oneri di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attivita' di ricostruzione. 2. Per il triennio 2012-2014, per favorire l'insediamento di nuove attivita' commerciali, industriali e simili, nell'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009, gli oneri di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 ad eccezione della quota fissa stabilita con apposito atto della Giunta regionale, sono ridotti al 40%.