Art. 36 
 
Disposizioni finanziarie per  l'area  epicentrale  del  sisma  del  6
                             aprile 2009 
 
    1. Per favorire la ripresa delle attivita' sociali ed  economiche
nell'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009, i soggetti privati
ed  economici  sono  esonerati  dal  pagamento  degli  oneri  di  cui
all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n.  28  per  la
realizzazione delle opere e degli interventi  relativi  all'attivita'
di ricostruzione. 
    2. Per il triennio  2012-2014,  per  favorire  l'insediamento  di
nuove  attivita'  commerciali,  industriali   e   simili,   nell'area
epicentrale  del  sisma  del  6  aprile  2009,  gli  oneri   di   cui
all'articolo 15 della legge  regionale  11  agosto  2011,  n.  28  ad
eccezione della quota fissa stabilita con apposito atto della  Giunta
regionale, sono ridotti al 40%.