Art. 37 
 
                Norme per la ricostruzione post-sisma 
 
    1. Ai fini della celere  ricostruzione  delle  aree  colpite  dal
sisma del 6 aprile 2009 nel caso di piani attuativi in variante  allo
strumento urbanistico vigente, per le aree perimetrate in  attuazione
del comma 5 bis dell'articolo 14 della legge n. 77 del 2009  compreso
il  procedimento  amministrativo  dell'accordo   di   programma,   la
pubblicazione  dei  provvedimenti  sul  BURA  deve  avvenire  in  via
prioritaria  ed  urgente  e  non  comporta   oneri   finanziari   per
l'amministrazione comunale.