Art. 37 Norme per la ricostruzione post-sisma 1. Ai fini della celere ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel caso di piani attuativi in variante allo strumento urbanistico vigente, per le aree perimetrate in attuazione del comma 5 bis dell'articolo 14 della legge n. 77 del 2009 compreso il procedimento amministrativo dell'accordo di programma, la pubblicazione dei provvedimenti sul BURA deve avvenire in via prioritaria ed urgente e non comporta oneri finanziari per l'amministrazione comunale.