Art. 38 
 
               Modifiche alla legge regionale 77/1999 
 
    1. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge  regionale  14.9.1999,
n. 77 recante "Norme in  materia  di  organizzazione  e  rapporti  di
lavoro della Regione Abruzzo", e successive modifiche ed integrazioni
sono aggiunti i seguenti periodi: "In caso di assenza  o  impedimento
per un periodo superiore a  trenta  giorni  lavorativi  continuativi,
senza  diritto  al  percepimento  della  retribuzione,  il   titolare
dell'Ufficio  puo'  essere  provvisoriamente  sostituito  con   altro
responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima
con provvedimento formale del Direttore, su proposta del Dirigente di
riferimento.  Per  il  periodo  della  sostituzione,  al  Funzionario
incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al
50 per cento dell'indennita' di posizione organizzativa prevista  per
l'Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione." 
    2. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio la riforma  organica
della legge regionale 77/1999.