Art. 38 Modifiche alla legge regionale 77/1999 1. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti periodi: "In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento della retribuzione, il titolare dell'Ufficio puo' essere provvisoriamente sostituito con altro responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima con provvedimento formale del Direttore, su proposta del Dirigente di riferimento. Per il periodo della sostituzione, al Funzionario incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al 50 per cento dell'indennita' di posizione organizzativa prevista per l'Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione." 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio la riforma organica della legge regionale 77/1999.