Art. 39 
 
          Ulteriori modifiche alla legge regionale 77/1999 
 
    1. Nell'ambito delle  strutture  organizzative  permanenti  della
Giunta regionale di cui alla  legge  regionale  14.9.1999,  n.  77  e
s.m.i. recante "Norme in materia  di  organizzazione  e  rapporti  di
lavoro della Regione Abruzzo", e' istituita,  nei  limiti  dei  posti
della vigente pianta organica, la  Struttura  Speciale  di  Supporto:
"Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles". 
    2. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale avvia le procedure  previste  dalla  legge
regionale  14.9.1999,  n.  77  per  l'effettiva  costituzione   della
struttura e ne regolamenta  l'attivita'.  Nelle  more  dell'effettivo
insediamento  della  suddetta  struttura  speciale  di  supporto,  le
relative competenze restano disciplinate dalla legge regionale  77/99
e dai relativi atti di organizzazione. 
    3. Al comma 2 dell'articolo 14 della  legge  regionale  77/99  e'
aggiunta  la  seguente  lettera  h):  "h)  Relazioni  internazionali,
comunitarie e delegazione di Bruxelles". 
    4. Al primo capoverso del comma 4 dell'articolo  14  della  legge
regionale 77/99 dopo  la  lettera  g)  e'  aggiunta  la  lettera  "h)
Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".