Art. 39 Ulteriori modifiche alla legge regionale 77/1999 1. Nell'ambito delle strutture organizzative permanenti della Giunta regionale di cui alla legge regionale 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e' istituita, nei limiti dei posti della vigente pianta organica, la Struttura Speciale di Supporto: "Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles". 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia le procedure previste dalla legge regionale 14.9.1999, n. 77 per l'effettiva costituzione della struttura e ne regolamenta l'attivita'. Nelle more dell'effettivo insediamento della suddetta struttura speciale di supporto, le relative competenze restano disciplinate dalla legge regionale 77/99 e dai relativi atti di organizzazione. 3. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 77/99 e' aggiunta la seguente lettera h): "h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles". 4. Al primo capoverso del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 77/99 dopo la lettera g) e' aggiunta la lettera "h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles".