Art. 40 Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio B.U.R.A. 1. Al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio B.U.R.A., la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 51 del 9 dicembre 2010 recante "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo", si avvale fino al 31 dicembre 2012 dei rapporti di collaborazione, gia' in scadenza alla data del 31 dicembre 2010, con il personale attualmente in servizio presso il medesimo Ufficio della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di personale. 2. La competente Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia provvede a tutti gli atti consequenziali. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in € 400.000.00, trovano copertura nel bilancio regionale esercizio 2012 come appresso specificato: a) € 300.000,00 sul capitolo 21401 UPB 02.01.005 denominato "Finanziamento progetti finalizzati per l'assunzione a termine di personale per gli uffici regionali e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa"; b) € 100.000,00 sul capitolo 21498 UPB 02.01.005 denominato "Oneri riflessi delle collaborazioni".