Art. 40 
 
 Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio B.U.R.A. 
 
    1. Al fine di garantire il funzionamento  dell'Ufficio  B.U.R.A.,
la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 51 del  9
dicembre 2010 recante "Nuovo  ordinamento  del  Bollettino  Ufficiale
della Regione Abruzzo", si  avvale  fino  al  31  dicembre  2012  dei
rapporti di  collaborazione,  gia'  in  scadenza  alla  data  del  31
dicembre 2010, con il personale attualmente  in  servizio  presso  il
medesimo Ufficio della Direzione Affari della  Presidenza,  Politiche
Legislative  e  Comunitarie,  Programmazione,   Parchi,   Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia, nel rispetto dei vincoli  finanziari
previsti in materia di personale. 
    2. La competente  Direzione  Affari  della  Presidenza  Politiche
Legislative  e  Comunitarie,  Programmazione,   Parchi,   Territorio,
Valutazioni  Ambientali,  Energia   provvede   a   tutti   gli   atti
consequenziali. 
    3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del  presente  articolo,
valutati in € 400.000.00, trovano copertura  nel  bilancio  regionale
esercizio 2012 come appresso specificato: 
      a) € 300.000,00 sul capitolo  21401  UPB  02.01.005  denominato
"Finanziamento progetti finalizzati per  l'assunzione  a  termine  di
personale per gli uffici regionali e per incarichi di  collaborazione
coordinata e continuativa"; 
      b) € 100.000,00 sul capitolo  21498  UPB  02.01.005  denominato
"Oneri riflessi delle collaborazioni".