Art. 43 
 
     Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 49/2010 
 
    1. L'art. 4  della  legge  regionale  17  novembre  2010,  n.  49
(Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) e' sostituito dal
seguente: 
    "Art. 4 (Attuazione dell'art. 14 del d.l. 78/2010). - 1. Ai  fini
del contenimento della spesa pubblica e del rispetto  dei  limiti  di
cui  all'articolo  14  (Patto  di   stabilita'   interno   ed   altre
disposizioni sugli enti territoriali) del  decreto  legge  31  maggio
2010, n. 78 recante "Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica", convertito in  legge  con
modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n.
122, il trasferimento di personale tra Consiglio regionale, Giunta ed
Aziende ed  Agenzie  in  soppressione  e'  considerato  procedura  di
mobilita' interna cosi' come disciplinata dai rispettivi  regolamenti
per la mobilita'."