Art. 43 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 49/2010 1. L'art. 4 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Attuazione dell'art. 14 del d.l. 78/2010). - 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di cui all'articolo 14 (Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il trasferimento di personale tra Consiglio regionale, Giunta ed Aziende ed Agenzie in soppressione e' considerato procedura di mobilita' interna cosi' come disciplinata dai rispettivi regolamenti per la mobilita'."