Art. 46 
 
                  Disposizioni in materia sanitaria 
 
    1. Nelle more  del  riordino  del  fabbisogno  sanitario  per  le
attivita' riabilitative, ex articolo  26  della  L.  833/1978,  fermo
restando il budget assegnato alla struttura privata  provvisoriamente
accreditata, e' possibile, nell'ambito della stessa AUSL,  trasferire
parte di esso presso sedi gia' autorizzate e  non  accreditate  della
stessa struttura privata.