Art. 46 Disposizioni in materia sanitaria 1. Nelle more del riordino del fabbisogno sanitario per le attivita' riabilitative, ex articolo 26 della L. 833/1978, fermo restando il budget assegnato alla struttura privata provvisoriamente accreditata, e' possibile, nell'ambito della stessa AUSL, trasferire parte di esso presso sedi gia' autorizzate e non accreditate della stessa struttura privata.