Art. 47 Assistenza durante i ricoveri 1. Chiunque abbia raggiunto la maggiore eta' puo' designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute. 2. Le modalita' di designazione sono definite con regolamento proposto dalla Giunta regionale. 3. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante nel rispetto delle modalita' definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.