Art. 47 
 
                    Assistenza durante i ricoveri 
 
    1. Chiunque abbia raggiunto la maggiore eta' puo'  designare  una
persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per  ogni
esigenza assistenziale e psicologica  del  designante  e  a  cui  gli
operatori delle strutture  pubbliche  e  private  socio-assistenziali
devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato  di
salute. 
    2. Le modalita' di designazione  sono  definite  con  regolamento
proposto dalla Giunta regionale. 
    3. La persona designata acquisisce il diritto  ad  accedere  alle
strutture di ricovero e  cura  per  ogni  esigenza  di  assistenza  e
sostegno psicologico della  persona  designante  nel  rispetto  delle
modalita' definite dai regolamenti  delle  strutture  di  ricovero  e
cura.