Art. 48 Norme per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie diagnostiche e riabilitative 1. Le prestazioni sanitarie di diagnostica strutturale e di laboratorio, le visite specialistiche, le prestazioni di terapia fisica e riabilitativa e di radioterapia, previa prescrizione del medico di medicina generale o pediatrica di base o di specialista della ASL, devono essere erogate dalle strutture della ASL entro il termine previsto dalla DGR 575 dell'11.8.2011. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nel caso di richiesta urgente, sull'impegnativa specialistica il medico richiedente deve specificare, oltre alla prescrizione, la causa, il quesito clinico, il sospetto diagnostico e la motivazione dell'urgenza. 3. Il completo raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento delle liste di attesa, nei termini previsti dalla DGR 575 dell'11.8.2011, e' elemento decisivo per la valutazione ed eventuale conferma dei Direttori Generali delle ASL. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ciascuna Azienda sanitaria provvede, per la quota di propria competenza, nell'ambito delle risorse annualmente iscritte sui pertinenti capitoli dei propri bilanci.