Art. 48 
 
Norme per la riduzione delle  liste  di  attesa  per  le  prestazioni
               sanitarie diagnostiche e riabilitative 
 
    1. Le prestazioni  sanitarie  di  diagnostica  strutturale  e  di
laboratorio, le visite  specialistiche,  le  prestazioni  di  terapia
fisica e riabilitativa e di  radioterapia,  previa  prescrizione  del
medico di medicina generale o pediatrica di  base  o  di  specialista
della ASL, devono essere erogate dalle strutture della ASL  entro  il
termine previsto dalla DGR 575 dell'11.8.2011. 
    2. Per le finalita' di cui al comma  1,  nel  caso  di  richiesta
urgente, sull'impegnativa specialistica il  medico  richiedente  deve
specificare, oltre alla prescrizione, la causa, il  quesito  clinico,
il sospetto diagnostico e la motivazione dell'urgenza. 
    3. Il  completo  raggiungimento  dell'obiettivo  di  abbattimento
delle  liste  di  attesa,  nei  termini  previsti   dalla   DGR   575
dell'11.8.2011, e' elemento decisivo per la valutazione ed  eventuale
conferma dei Direttori Generali delle ASL. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi  di  cui
al presente articolo, ciascuna Azienda  sanitaria  provvede,  per  la
quota di propria competenza, nell'ambito  delle  risorse  annualmente
iscritte sui pertinenti capitoli dei propri bilanci.