Art. 49 Incentivi economici per la promozione della dialisi peritoneale 1. La Regione Abruzzo, al fine di facilitare ed incentivare il ricorso al sistema di cura mediante dialisi peritoneale da parte dei soggetti affetti da insufficienza renale cronica bisognevoli di trattamento dialitico permanente, concede incentivi economici per la promozione della dialisi peritoneale. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che scelgono di sottoporsi al sistema della dialisi peritoneale presso il proprio domicilio, la Regione Abruzzo, attraverso le ASL, concede un assegno di cura pari a € 800,00 (euro ottocento) mensili, a partire dal mese successivo a quello di inizio del trattamento e per l'intera durata del trattamento stesso, finalizzato al sostegno delle spese che i dializzati sostengono per il compenso al personale di assistenza, per il materiale, le attrezzature ed i farmaci occorrenti per la dialisi domiciliare. 3. Nel primo mese di trattamento la ASL provvede direttamente mediante il personale medico ed infermieristico dei servizi di Nefrologia e Dialisi e dei Distretti Sanitari di Base ad instaurare il trattamento dialitico domiciliare ai nefropatici di cui al comma 1 e ad addestrare i soggetti, da essi indicati, che provvedono a praticare il trattamento nei mesi successivi. 4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio per l'approvazione una proposta di regolamento che disciplina le modalita' di concessione dell'assegno di cui al comma 2.