Art. 49 
 
   Incentivi economici per la promozione della dialisi peritoneale 
 
    1. La Regione Abruzzo, al fine di facilitare  ed  incentivare  il
ricorso al sistema di cura mediante dialisi peritoneale da parte  dei
soggetti affetti  da  insufficienza  renale  cronica  bisognevoli  di
trattamento dialitico permanente, concede incentivi economici per  la
promozione della dialisi peritoneale. 
    2. Ai soggetti di cui al comma 1 che scelgono  di  sottoporsi  al
sistema della dialisi peritoneale presso  il  proprio  domicilio,  la
Regione Abruzzo, attraverso le ASL, concede un assegno di cura pari a
€ 800,00 (euro ottocento) mensili, a partire dal  mese  successivo  a
quello  di  inizio  del  trattamento  e  per  l'intera   durata   del
trattamento  stesso,  finalizzato  al  sostegno  delle  spese  che  i
dializzati sostengono per il compenso al personale di assistenza, per
il materiale, le attrezzature ed i farmaci occorrenti per la  dialisi
domiciliare. 
    3. Nel primo mese di trattamento  la  ASL  provvede  direttamente
mediante il  personale  medico  ed  infermieristico  dei  servizi  di
Nefrologia e Dialisi e dei Distretti Sanitari di Base  ad  instaurare
il trattamento dialitico domiciliare ai nefropatici di cui al comma 1
e ad addestrare i  soggetti,  da  essi  indicati,  che  provvedono  a
praticare il trattamento nei mesi successivi. 
    4. La Giunta regionale, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, presenta al Consiglio  per  l'approvazione  una
proposta di regolamento che disciplina le  modalita'  di  concessione
dell'assegno di cui al comma 2.