Art. 5 
 
                 Riprogrammazione economie vincolate 
 
    1.   Per   l'esercizio   finanziario   2012   e'   disposta    la
riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3"
alla presente legge ed e' autorizzata l'iscrizione delle  stesse  sul
bilancio di previsione. 
    2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare modifiche alla
riprogrammazione  delle  economie  di  cui  all'"Allegato  3"  per  i
necessari adeguamenti contabili susseguenti al  riaccertamento  delle
economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello  stesso
settore di spesa. 
    3. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia  per
l'esercizio finanziario 2012 e gli importi  non  impegnati  entro  il
termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione  di
spesa originaria. 
    4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui
capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente  agli
importi riprogrammati.