Art. 5 Riprogrammazione economie vincolate 1. Per l'esercizio finanziario 2012 e' disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" alla presente legge ed e' autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all'"Allegato 3" per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa. 3. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2012 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.