Art. 50 Disposizioni in materia di barriere architettoniche 1. Per le finalita' di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e le eliminazioni delle barriere architettoniche negli edifici privati" e' autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, l'iscrizione della somma pari ad € 400.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 262418 - UPB 03.02.005 denominato "Interventi per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce il procedimento per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.