Art. 50 
 
         Disposizioni in materia di barriere architettoniche 
 
    1. Per le finalita' di cui alla  legge  9  gennaio  1989,  n.  13
recante "Disposizioni per favorire il superamento e  le  eliminazioni
delle barriere architettoniche negli edifici privati" e' autorizzata,
nello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'anno  2012,
l'iscrizione della somma pari ad € 400.000,00 sul capitolo  di  spesa
di nuova istituzione ed iscrizione 262418 - UPB 03.02.005  denominato
"Interventi per il  superamento  e  la  eliminazione  delle  barriere
architettoniche negli edifici privati". 
    2. La Giunta regionale con  proprio  provvedimento  definisce  il
procedimento per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.