Art. 51 Contributo per la realizzazione di strutture sociali destinate a disabili e minori 1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la realizzazione di strutture sociali destinate a disabili e minori da parte delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale, compartecipa finanziariamente con gli Enti Locali e le Fondazioni bancarie. La compartecipazione regionale non puo' essere superiore al 10 per cento dell'importo dell'intervento. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e i criteri per l'attribuzione del contributo con priorita' per gli interventi funzionali. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano per l'esercizio 2012 a € 100.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 13.02.003 sul capitolo di spesa n. 72307 di nuova istituzione denominato "Compartecipazione regionale alle strutture sociali". 4. Per gli anni successivi lo stanziamento e' determinato con le annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale n. 3/2002. 5. Allo schema di bilancio sono apportate le seguenti variazioni: a) capitolo di spesa 11223 - UPB 02.01.005 denominato "Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale" in diminuzione di € 100.000,00; b) capitolo di spesa 72307 - UPB 13.02.003 denominato "Compartecipazione regionale alle strutture sociali" in aumento € 100.000,00.