Art. 51 
 
Contributo per la realizzazione  di  strutture  sociali  destinate  a
                          disabili e minori 
 
    1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la realizzazione di
strutture sociali destinate  a  disabili  e  minori  da  parte  delle
Organizzazioni  di  Volontariato  iscritte  nel  Registro  regionale,
compartecipa finanziariamente con gli Enti  Locali  e  le  Fondazioni
bancarie. La compartecipazione regionale non puo' essere superiore al
10 per cento dell'importo dell'intervento. 
    2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e  i  criteri  per
l'attribuzione  del  contributo  con  priorita'  per  gli  interventi
funzionali. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano  per
l'esercizio 2012 a € 100.000,00, si provvede con le risorse  iscritte
nell'ambito della UPB 13.02.003 sul capitolo di  spesa  n.  72307  di
nuova  istituzione  denominato  "Compartecipazione   regionale   alle
strutture sociali". 
    4. Per gli anni successivi lo stanziamento e' determinato con  le
annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale n. 3/2002. 
    5. Allo schema di bilancio sono apportate le seguenti variazioni: 
      a) capitolo di spesa 11223 - UPB  02.01.005  denominato  "Fondo
per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato  del
personale dirigenziale" in diminuzione di € 100.000,00; 
      b)  capitolo  di  spesa  72307  -  UPB   13.02.003   denominato
"Compartecipazione  regionale  alle  strutture  sociali"  in  aumento
€ 100.000,00.