Art. 52 
 
Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'Amministrazione
                             di Sostegno 
 
    1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della Legge 9  gennaio  2004,
n. 6 recante "Introduzione nel libro primo, titolo  XII,  del  codice
civile del capo I, relativo all'istituzione  dell'amministrazione  di
sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426,  427
e  429  del  codice  civile  in  materia   di   interdizione   e   di
inabilitazione,   nonche'   relative   norme   di   attuazione,    di
coordinamento e finali" e in conformita' con il proprio  ordinamento,
favorisce   e   promuove   la   conoscenza    e    la    divulgazione
dell'amministrazione di sostegno. 
    2. La Regione, per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo,
promuove  e   disciplina   a   livello   comunale   o   sovracomunale
l'istituzione e gestione di appositi Albi dei soggetti qualificati  e
disponibili ad assumere l'incarico  di  Amministratore  di  sostegno,
nonche' definisce il  profilo  della  figura  dell'Amministratore  di
sostegno riguardo le proprie attitudini e competenze. 
    3. E' istituito presso la Direzione regionale competente, a  fini
statistici e conoscitivi, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili
a svolgere  l'incarico  di  Amministratore  di  sostegno,  aggiornato
annualmente mediante raccolta dei nominativi iscritti negli  Albi  di
cui al comma 2.