Art. 52 Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'Amministrazione di Sostegno 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 recante "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" e in conformita' con il proprio ordinamento, favorisce e promuove la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno. 2. La Regione, per le finalita' di cui al presente articolo, promuove e disciplina a livello comunale o sovracomunale l'istituzione e gestione di appositi Albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno, nonche' definisce il profilo della figura dell'Amministratore di sostegno riguardo le proprie attitudini e competenze. 3. E' istituito presso la Direzione regionale competente, a fini statistici e conoscitivi, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno, aggiornato annualmente mediante raccolta dei nominativi iscritti negli Albi di cui al comma 2.