Art. 53 Misure di sostegno sociale 1. La Regione riconosce il valore dell'attivita' svolta dai Centri antiviolenza e dalle Case di accoglienza operanti sul territorio regionale a sostegno delle donne maltrattate. 2. Per le finalita' della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, il capitolo 71666 - UPB 13.01.003, e' incrementato per l'anno 2012 di € 60.000,00.