Art. 53 
 
                     Misure di sostegno sociale 
 
    1. La Regione  riconosce  il  valore  dell'attivita'  svolta  dai
Centri  antiviolenza  e  dalle  Case  di  accoglienza  operanti   sul
territorio regionale a sostegno delle donne maltrattate. 
    2. Per le finalita' della legge regionale 20 ottobre 2006, n.  31
e successive modifiche ed  integrazioni,  il  capitolo  71666  -  UPB
13.01.003, e' incrementato per l'anno 2012 di € 60.000,00.