Art. 54 
 
               Modifiche alla legge regionale 35/2011 
 
    1. Al comma 4, dell'articolo 6, della legge regionale  23  agosto
2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
le parole da "e' composto" fino a "sono scelti" sono sostituite dalle
seguenti: "e' Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto". 
    2. Al comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011  le
parole "e  i  due  coadiutori  sono  eletti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e' eletto". 
    3. Al comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011  la
parola "decadono" e' sostituita dalla parola "decade". 
    4. Al comma 6, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011  le
parole "e di Coadiutore" sono soppresse. 
    5. Dopo il  comma  6,  dell'articolo  6,  della  legge  regionale
35/2011 e' inserito il seguente: 
    "6-bis.  L'Ufficio  di  Garante  e'  altresi'  incompatibile  con
l'espletamento  di   attivita'   libero-professionali   che   possano
determinare  situazioni  di  conflitto  di  interessi  con  l'Ufficio
ricoperto". 
    6. Al comma 8, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011  le
parole "e i due Coadiutori" sono soppresse. 
    7. Il comma 9, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011  e'
sostituito dal seguente: 
    "9. Il Garante che subentri a  quello  cessato  dal  mandato  per
qualsiasi motivo dura in carica fino alla  scadenza  del  mandato  di
quest'ultimo". 
    8. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011 e'
sostituito dal seguente: 
    "10. Al Garante e' attribuita un'indennita' di  funzione  mensile
pari al 35 per cento dell'indennita' mensile di carica  spettante  ai
Consiglieri regionali, ed e' riconosciuto  il  rimborso  delle  spese
debitamente  documentate  nella  misura  prevista  per  i   Dirigenti
regionali".