Art. 54 Modifiche alla legge regionale 35/2011 1. Al comma 4, dell'articolo 6, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) le parole da "e' composto" fino a "sono scelti" sono sostituite dalle seguenti: "e' Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto". 2. Al comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011 le parole "e i due coadiutori sono eletti" sono sostituite dalle seguenti: "e' eletto". 3. Al comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011 la parola "decadono" e' sostituita dalla parola "decade". 4. Al comma 6, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011 le parole "e di Coadiutore" sono soppresse. 5. Dopo il comma 6, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011 e' inserito il seguente: "6-bis. L'Ufficio di Garante e' altresi' incompatibile con l'espletamento di attivita' libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l'Ufficio ricoperto". 6. Al comma 8, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011 le parole "e i due Coadiutori" sono soppresse. 7. Il comma 9, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011 e' sostituito dal seguente: "9. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo". 8. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge regionale 35/2011 e' sostituito dal seguente: "10. Al Garante e' attribuita un'indennita' di funzione mensile pari al 35 per cento dell'indennita' mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali, ed e' riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali".