Art. 55 
Interpretazione autentica del comma  2  bis  dell'articolo  25  della
  legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 recante: "Testo  unico  delle
  norme  sul  trattamento  economico  e  previdenziale  spettante  ai
  Consiglieri regionali e sulle spese generali di  funzionamento  dei
  gruppi consiliari" 
    1. Al comma 2 bis, dell'articolo 25,  della  legge  regionale  10
agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico
e previdenziale spettante ai  Consiglieri  regionali  e  sulle  spese
generali di funzionamento dei  gruppi  consiliari),  le  parole  "sia
stato nominato" sono autenticamente interpretate  nel  senso  che  la
disposizione, di cui al comma 2 bis, si  applica  anche  al  titolare
dell'assegno che sia gia' stato nominato, alle cariche indicate, alla
data di entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 2011, n. 20
recante "Integrazioni alla legge regionale  10  agosto  2010,  n.  40
(Testo unico delle norme sul trattamento  economico  e  previdenziale
spettante  ai  Consiglieri  regionali  e  sulle  spese  generali   di
funzionamento dei gruppi consiliari)".