Art. 55 Interpretazione autentica del comma 2 bis dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 recante: "Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari" 1. Al comma 2 bis, dell'articolo 25, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), le parole "sia stato nominato" sono autenticamente interpretate nel senso che la disposizione, di cui al comma 2 bis, si applica anche al titolare dell'assegno che sia gia' stato nominato, alle cariche indicate, alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 2011, n. 20 recante "Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)".