Art. 56 
 
              Integrazione alla legge regionale 36/2011 
 
    1. All'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre  2011,  n.  36
recante "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40  (Testo
unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante
ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento  dei
gruppi   consiliari).   Soppressione    dell'istituto    dell'assegno
vitalizio", dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis.  Il  diritto  all'assegno  vitalizio  e  all'assegno   di
reversibilita' e' un diritto disponibile del consigliere regionale al
quale lo stesso ha la facolta' di rinunciare qualora non  sia  ancora
iniziata la relativa corresponsione. In caso di rinuncia, qualora  il
Consigliere sia in carica, non sono piu' dovuti i contributi  mensili
per  la  costituzione  del  fondo  che  finanzia  i  vitalizi  e   le
reversibilita'. In caso di rinuncia,  il  consigliere  ha  diritto  a
ricevere   tutti   i   contributi   versati   al   suddetto    titolo
nell'espletamento del mandato di consigliere regionale, rivalutati al
saggio legale di interesse. Entro il  30  giugno  2012  l'Ufficio  di
Presidenza provvede ad emanare opportuno regolamento in materia."