Art. 56 Integrazione alla legge regionale 36/2011 1. All'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 recante "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio", dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il diritto all'assegno vitalizio e all'assegno di reversibilita' e' un diritto disponibile del consigliere regionale al quale lo stesso ha la facolta' di rinunciare qualora non sia ancora iniziata la relativa corresponsione. In caso di rinuncia, qualora il Consigliere sia in carica, non sono piu' dovuti i contributi mensili per la costituzione del fondo che finanzia i vitalizi e le reversibilita'. In caso di rinuncia, il consigliere ha diritto a ricevere tutti i contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato di consigliere regionale, rivalutati al saggio legale di interesse. Entro il 30 giugno 2012 l'Ufficio di Presidenza provvede ad emanare opportuno regolamento in materia."