Art. 57 Locazione immobili 1. Ai fini del contenimento della spesa e della trasparenza delle procedure, gli uffici della Regione e degli Enti dipendenti dalla Regione, delle Societa' partecipate, dei Consorzi, delle Agenzie e delle Aziende regionali, prima di procedere alla stipula di contratti di locazione di beni immobili, provvedono ad una verifica della disponibilita' di locali idonei alle finalita' da perseguire da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali del territorio interessato. 2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento con cui disciplina le modalita' di adempimento degli obblighi di cui al comma 1.