Art. 57 
 
                         Locazione immobili 
 
    1. Ai fini del contenimento della spesa e della trasparenza delle
procedure, gli uffici della Regione e  degli  Enti  dipendenti  dalla
Regione, delle Societa' partecipate, dei Consorzi,  delle  Agenzie  e
delle Aziende regionali, prima di procedere alla stipula di contratti
di locazione di beni  immobili,  provvedono  ad  una  verifica  della
disponibilita' di locali idonei alle finalita' da perseguire da parte
delle pubbliche amministrazioni e degli enti  locali  del  territorio
interessato. 
    2. Entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, il Consiglio regionale,  su  proposta  della  Giunta,
approva un Regolamento con cui disciplina le modalita' di adempimento
degli obblighi di cui al comma 1.