Art. 6 Interventi in materia di entrate regionali per il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2012 1. Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 98 dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale. 2. Il comma 2 dell'articolo 83 della legge 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" e' abrogato e l'importo delle maggiorazioni della tassa automobilistica regionale non utilizzato per il finanziamento del Programma Operativo del Servizio Sanitario regionale e' riprogrammato e destinato al pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario.