Art. 6 
 
Interventi in materia di entrate regionali per il  bilancio  relativo
                   all'esercizio finanziario 2012 
 
    1. Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti  in
bilancio per il  rimborso  dell'anticipazione  di  cui  al  comma  98
dell'articolo  2  della  L.  23  dicembre  2009,   n.   191   recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato   (legge   finanziaria   2010)",   sono   destinate   al
finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto  pubblico
locale regionale. 
    2. Il comma 2 dell'articolo 83 della legge 26 aprile 2004, n.  15
recante "Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006  della  Regione  Abruzzo  (Legge
finanziaria  regionale  2004)"  e'   abrogato   e   l'importo   delle
maggiorazioni della tassa automobilistica  regionale  non  utilizzato
per il finanziamento del Programma Operativo del  Servizio  Sanitario
regionale e' riprogrammato e destinato al  pagamento  delle  rate  di
rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario.