Art. 61 Modifiche al regolamento n. 1/2004 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento n. 1/2004 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 recante "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica") e' sostituito dal seguente: "2. In caso di morte di un capo di bestiame e' necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato da medico veterinario abilitato o da strutture tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato puo' essere omesso qualora la Struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso. Al certificato rilasciato da medico veterinario abilitato o da struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento, e' allegata documentazione fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante. Gli accertamenti sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Abruzzo".