Art. 61 
 
                 Modifiche al regolamento n. 1/2004 
 
    1.  Il  comma  2  dell'articolo  3  del  regolamento  n.   1/2004
(Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge  regionale  24
giugno 2003, n. 10  recante  "Individuazione  di  specie  animali  di
notevole interesse faunistico e disciplina dei  danni  causati  dalla
fauna selvatica") e' sostituito dal seguente: 
    "2. In caso di  morte  di  un  capo  di  bestiame  e'  necessario
allegare alla richiesta di contributo il  certificato  attestante  le
cause della morte rilasciato da medico  veterinario  abilitato  o  da
strutture  tecniche  sanitarie  a   tale   fine   individuate   dalla
legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari
applicativi. Il predetto certificato puo' essere  omesso  qualora  la
Struttura   tecnica   sanitaria   preposta   alla   ricognizione   ed
all'accertamento dell'evento accerti  e  certifichi  direttamente  la
causa del decesso. Al certificato rilasciato  da  medico  veterinario
abilitato o da struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione
ed   all'accertamento   dell'evento,   e'   allegata   documentazione
fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante.
Gli accertamenti sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo per  il
bilancio della Regione Abruzzo".