Art. 63 
 
Disciplina delle misure di pubblicita' dell'Autorita'  competente  in
                  materia di valutazione ambientale 
 
    1.  Le  convocazioni  del  Comitato  di  Coordinamento  Regionale
competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i
relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque
almeno 7 giorni prima della data di svolgimento  della  riunione  sul
sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni  sono  inviate  anche
per via telematica ai consiglieri regionali. 
    2. La Direzione regionale competente organizza, entro  60  giorni
dall'approvazione della presente legge, una newsletter digitale  alla
quale possono iscriversi tutti gli  interessati  e,  in  particolare,
enti,  singoli   cittadini,   comitati,   associazioni,   organi   di
informazione. La newsletter informa tempestivamente degli  avvisi  di
presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), delle convocazioni
del Comitato e relativo ordine del giorno,  delle  decisioni  con  la
descrizione delle relative prescrizioni; fornisce altresi' copia  dei
pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i  verbali  dei  pareri  del
Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo. 
    3. Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico  e  delle
istituzioni  territoriali  ai  procedimenti  anche  ai   fini   della
presentazione delle osservazioni, contestualmente alla  pubblicazione
della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono
resi disponibili, in formato digitale per la consultazione  via  web,
tutti   i   documenti   progettuali   dei   progetti   sottoposti   a
Compatibilita'  Ambientale,  Valutazione   di   Impatto   Ambientale,
Valutazione di Incidenza Ambientale. 
    4. La Direzione competente pubblica sul sito  web  della  Regione
Abruzzo  l'avvenuto  deposito  di  istanze  per  la  Valutazione   di
Incidenza Ambientale  (VINCA)  e  il  relativo  studio  di  incidenza
ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione
delle opere che possono avere incidenza  sulle  aree  Natura2000.  Lo
studio di incidenza ambientale  viene  reso  disponibile  in  formato
digitale per la consultazione via  web,  su  richiesta  dei  soggetti
interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed  habitat,  la
Direzione  competente   puo'   richiedere   a   chi   consulta   tale
documentazione  un'adeguata  riservatezza  circa   l'utilizzo   delle
informazioni contenute nello studio. 
    5. Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei
siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le  procedure  di
VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro
5  giorni  alla  Regione   Abruzzo   l'avvio   della   procedura   e,
successivamente,   gli   esiti   comprese   le   prescrizioni.   Tali
comunicazioni possono avvenire  anche  per  via  digitale  attraverso
appositi modelli e procedure predisposte  dalla  Direzione  regionale
competente. L'avvio della procedura e l'esito  sono  segnalate  dalla
Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo. 
    6. La Direzione competente cura un database  delle  procedure  di
Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio  di  ogni
anno, pubblica sul proprio sito web  un  rapporto  riassuntivo  sulle
procedure  di  VINCA  relative  all'anno  precedente  in  cui   siano
elaborati  indicatori  relativi   agli   habitat   ed   alle   specie
interessate, le misure di  mitigazione  e  compensazione  intraprese,
anche ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva,  compresi
gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle
specie tutelati. 
    7.  La  Direzione  competente,   anche   attraverso   accordi   e
convenzioni  con  enti  di  controllo  quali  l'ARTA,   assicura   il
monitoraggio circa le modalita' di esecuzione dei progetti  approvati
dal  Comitato  CCRVIA  attraverso  le  procedure  di   Compatibilita'
Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza
Ambientale.  I  controlli  sulla  conformita'  rispetto  ai  progetti
approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno  il
20% dei progetti annualmente approvati per  ognuna  delle  tipologie,
scelti casualmente. 
    8. L'attivita' di monitoraggio per i progetti  prescelti  avviene
sia nelle fasi di cantiere, al fine di  verificare  le  modalita'  di
conduzione dello stesso, sia alla  fine  dell'opera  al  momento  del
collaudo al fine di verificare la  corrispondenza  dell'opera  o  del
piano rispetto a quanto approvato. 
    9. Qualora il Comitato CCR-VIA  abbia  disposto  nell'ambito  del
parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi  sono
effettuati da organismi  terzi.  La  Direzione  regionale  competente
disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un  elenco  di
enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati  nel  settore
relativo alla tipologia di opera, piano o  programma  approvato,  che
fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi  sono
a carico del proponente. 
    10. Entro il 28 febbraio di  ogni  anno  la  Direzione  regionale
competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attivita'
di verifica svolte. Il rapporto  elenca  i  progetti  verificati  per
ognuna delle procedure nonche' il numero e  la  tipologia  delle  non
conformita'  riscontrate  sia  rispetto  ai  progetti  approvati  sia
rispetto alle prescrizioni. 
    11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un
ente  istituzionale,  di  almeno  due  associazioni   di   protezione
ambientale  riconosciute  a  livello  nazionale  o  di   almeno   100
cittadini, e' tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati
dal piano o progetto; in tal caso comunica la  data  del  sopralluogo
agli interessati, compreso il proponente,  che  possono  partecipare,
pubblicandone altresi' il relativo avviso sul sito web della  Regione
Abruzzo. 
    12. I soggetti interessati possono fare  richiesta  di  audizione
presso il Comitato CCR-VIA.  L'audizione  e'  normalmente  assentita.
Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e  adeguatamente
motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi
edotti  i  membri  del  Comitato  CCR-VIA  prima   dell'avvio   della
discussione sulla relativa istanza. 
    13. E' fatto obbligo per la  Direzione  regionale  competente  di
trasmettere  o  rendere  disponibile  per  tempo,   anche   per   via
telematica,   ai   componenti   del   Comitato   CCR-VIA   tutta   la
documentazione  progettuale,  il  parere  istruttorio  degli   uffici
regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai  piani  o
progetti per i quali il CCR-VIA e' chiamato ad esprimersi. 
    14. Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA
per il parere sono svolte da personale con titoli e  specializzazioni
adeguate alla tipologia di  piano  o  progetto  da  esaminare,  quali
pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale  o  internazionale.
Il personale e' scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione
Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi  siano
specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA
aventi i titoli sopra ricordati, la  Direzione  regionale  competente
dispone convenzioni  e/o  accordi  con  enti  ed  organismi  pubblici
particolarmente   qualificati,   aventi   all'attivo    pubblicazioni
scientifiche di  carattere  nazionale  sulla  tipologia  di  piano  o
progetto in esame".