Art. 64 Modifiche alla legge regionale 79/1993 1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79 recante "Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unita' sanitarie locali" e' sostituito dal seguente: "4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti".