Art. 64 
 
               Modifiche alla legge regionale 79/1993 
 
    1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale  23  dicembre
1993, n. 79 recante "Istituzione della conferenza  permanente  per  i
rapporti fra la Regione e le Unita' sanitarie locali"  e'  sostituito
dal seguente: 
    "4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della
meta' piu' uno dei componenti".