Art. 65 
 
                Autorizzazione ai comuni ad alienare 
 
    1. I comuni sono autorizzati ad alienare gli  edifici  scolastici
realizzati con fondi regionali  e/o  statali  ed  inseriti  nel  loro
patrimonio che non sono usati per tale finalita' da almeno 10 anni. 
    2. I comuni che con fondi regionali e/o statali hanno  recuperato
edifici di proprieta' destinandoli a Edilizia Residenziale  Pubblica,
possono procedere  alla  loro  alienazione  a  condizione  che  siano
trascorsi almeno 10 anni dal cambio di destinazione. 
    3. Entro 60 giorni dall'avvenuta vendita il  comune  provvede  ad
informare il competente Settore regionale.