Art. 65 Autorizzazione ai comuni ad alienare 1. I comuni sono autorizzati ad alienare gli edifici scolastici realizzati con fondi regionali e/o statali ed inseriti nel loro patrimonio che non sono usati per tale finalita' da almeno 10 anni. 2. I comuni che con fondi regionali e/o statali hanno recuperato edifici di proprieta' destinandoli a Edilizia Residenziale Pubblica, possono procedere alla loro alienazione a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dal cambio di destinazione. 3. Entro 60 giorni dall'avvenuta vendita il comune provvede ad informare il competente Settore regionale.