Art. 66 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 recante "Nuova legge organica in materia di Confidi" e' aggiunto il seguente comma 2 bis: "2-bis. Possono altresi' accedere ai contributi di cui al comma 1, allo scopo limitatamente di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, i Confidi, con sede legale fuori del territorio della Regione Abruzzo e sede operativa in una o piu' province della Regione Abruzzo che incorporano, entro il 31 dicembre 2011, cooperative di garanzia con sede legale ed operativa nel territorio regionale. I Confidi di cui al primo periodo del presente comma rilasciano garanzie esclusivamente in favore delle imprese abruzzesi operanti nel settore dell'agricoltura ed i contributi regionali utilizzati in contrasto con le presenti disposizioni sono revocati." 2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010, dopo le parole "articolo 1, comma 2", sono aggiunte le parole "ed i confidi di cui all'articolo 1, comma 2-bis,". 3. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010 la lettera c) e' cosi' sostituita: "c) essere iscritti nel registro delle imprese di una o piu' Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa;". 4. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010, alla lettera e) dopo le parole "categorie economiche interessate" sono aggiunte le parole "con l'eccezione dei confidi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, i quali hanno nel proprio oggetto sociale la finalita' di rilasciare garanzie esclusivamente in favore delle imprese agricole;". 5. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010 alla lettera i), dopo le parole "ivi compresi i liberi professionisti", sono aggiunte le parole "con l'eccezione dei confidi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, i quali prestano garanzie esclusivamente in favore delle imprese agricole.".