Art. 66 
 
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto
2010, n. 37 recante "Nuova legge organica in materia di  Confidi"  e'
aggiunto il seguente comma 2 bis: 
    "2-bis. Possono altresi' accedere ai contributi di cui  al  comma
1, allo scopo limitatamente di favorire l'accesso  al  credito  delle
imprese agricole, i Confidi, con sede  legale  fuori  del  territorio
della Regione Abruzzo e sede operativa in una o piu'  province  della
Regione  Abruzzo  che  incorporano,  entro  il  31   dicembre   2011,
cooperative di garanzia con sede legale ed operativa  nel  territorio
regionale. I Confidi di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
rilasciano garanzie esclusivamente in favore delle imprese  abruzzesi
operanti nel  settore  dell'agricoltura  ed  i  contributi  regionali
utilizzati in contrasto con le presenti disposizioni sono revocati." 
    2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010,
dopo le parole "articolo 1, comma 2", sono aggiunte le parole  "ed  i
confidi di cui all'articolo 1, comma 2-bis,". 
    3. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del  2010
la lettera c) e' cosi' sostituita: 
      "c) essere iscritti nel registro delle imprese di  una  o  piu'
Province della Regione Abruzzo nella  quale  hanno  sede  legale  e/o
operativa;". 
    4. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2010,
alla lettera e) dopo le  parole  "categorie  economiche  interessate"
sono  aggiunte  le  parole  "con  l'eccezione  dei  confidi  di   cui
all'articolo 1, comma 2  bis,  i  quali  hanno  nel  proprio  oggetto
sociale la finalita' di rilasciare garanzie esclusivamente in  favore
delle imprese agricole;". 
    5. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 37 del  2010
alla  lettera  i),  dopo   le   parole   "ivi   compresi   i   liberi
professionisti", sono aggiunte le parole "con l'eccezione dei confidi
di cui all'articolo  1,  comma  2  bis,  i  quali  prestano  garanzie
esclusivamente in favore delle imprese agricole.".