Art. 67 Patto di stabilita' interno 1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilita' interno per l'anno 2012, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina mediante i relativi Servizi Bilancio e Ragioneria Generale l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed e' autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora cio' sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Ente Regione.