Art. 67 
 
                     Patto di stabilita' interno 
 
    1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali  previsti  per  il
rispetto  del  Patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2012,  la
Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta
regionale coordina mediante i relativi Servizi Bilancio e  Ragioneria
Generale l'assunzione degli impegni e l'effettuazione  dei  pagamenti
ed e' autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni  e  pagamenti
qualora cio' sia necessario per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati per l'Ente Regione.