Art. 68 
 
           Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali 
 
    1. I Comuni che si fanno carico  del  personale  delle  Comunita'
Montane di cui alla legge regionale  27  giugno  2008,  n.10  recante
"Riordino delle Comunita'  Montane  abruzzesi  e  modifiche  a  leggi
regionali" possono beneficiare prioritariamente  di  quanto  previsto
dal presente articolo. Per l'anno  2012,  la  medesima  priorita'  e'
riservata ai Comuni alluvionati del teramano  e  dell'Amministrazione
provinciale di Teramo per le spese sostenute nell'esercizio 2011  per
fronteggiare  le  conseguenze  dell'alluvione,  la  cui   particolare
situazione e' stata  riconosciuta  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 10 marzo  2011,  con  il  quale  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza. 
    2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi
138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.  220
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2011) provvede ad adattare per  gli
enti locali le regole e i vincoli  posti  dal  legislatore  nazionale
riguardanti la disciplina del  patto  di  stabilita'  interno,  fermo
restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente  determinato  in
attuazione della normativa nazionale. 
    3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a  comunicare
agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilita' interno e,
contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del  mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
    4. Con  deliberazione  di  Giunta  regionale  sono  stabilite  le
modalita' applicative in attuazione dei commi 2 e 3.