Art. 68 Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali 1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunita' Montane di cui alla legge regionale 27 giugno 2008, n.10 recante "Riordino delle Comunita' Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" possono beneficiare prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo. Per l'anno 2012, la medesima priorita' e' riservata ai Comuni alluvionati del teramano e dell'Amministrazione provinciale di Teramo per le spese sostenute nell'esercizio 2011 per fronteggiare le conseguenze dell'alluvione, la cui particolare situazione e' stata riconosciuta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza. 2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011) provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilita' interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale. 3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilita' interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalita' applicative in attuazione dei commi 2 e 3.