Art. 7 Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 recante "Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale" le parole "nella misura del 5,25%" sono sostituite dalle parole "applicando alle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali". 2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 le parole "nella misura del 4,25%" sono sostituite dalle parole "applicando le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997" e le parole " si applica l'aliquota del 5,25%" sono sostituite dalle parole "si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997 con la maggiorazione di 0,92 punti percentuali". 3. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 le parole "di cui al comma 3 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e' fissata all'1,4%" sono sostituite dalle parole "e' determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali".