Art. 7 
 
       Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 
 
    1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale  12  dicembre
2006, n. 44 recante "Determinazione delle aliquote Irap e addizionale
regionale Irpef e misure per il  risanamento  del  sistema  sanitario
regionale" le parole "nella misura del 5,25%" sono  sostituite  dalle
parole "applicando alle aliquote di cui all'articolo 16,  commi  1  e
1bis del d.lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali". 
    2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale  12  dicembre
2006, n. 44 le parole "nella misura del 4,25%" sono sostituite  dalle
parole "applicando le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis
del d.lgs. 446/1997" e le parole " si applica l'aliquota  del  5,25%"
sono sostituite  dalle  parole  "si  applicano  le  aliquote  di  cui
all'articolo  16,  commi  1  e  1bis  del  d.lgs.  446/1997  con   la
maggiorazione di 0,92 punti percentuali". 
    3. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale  12  dicembre
2006, n. 44 le parole "di cui al comma 3 dell'articolo 50 del  D.Lgs.
n. 446 del 1997 e' fissata all'1,4%" sono sostituite dalle parole "e'
determinata applicando all'aliquota di  base  stabilita  dalla  legge
dello Stato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali".