Art. 70 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
    La presente legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino
Ufficiale della Regione". 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
      Data a L'Aquila, addi' 10 gennaio 2012 
 
                               CHIODI 
 
(Omissis)