Art. 70 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 10 gennaio 2012 CHIODI (Omissis)