Art. 8 Disposizioni in materia di politiche internazionali 1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", nella legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)", a partire dall'esercizio finanziario 2012 cessa la partecipazione della Regione alle spese di funzionamento degli sportelli per l'informazione comunitaria denominati "Info-point" istituiti presso le province ai sensi dell'articolo 4bis della legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11 recante "Norme in materia di politiche internazionali".