Art. 8 
 
         Disposizioni in materia di politiche internazionali 
 
    1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della  spesa
pubblica  e  alla  necessaria  razionalizzazione  della  stessa,   in
ossequio alle disposizioni contenute  nell'articolo  14  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'  economica",  nel
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti  per
la stabilizzazione finanziaria", nel decreto legge 13 agosto 2011, n.
138  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", nella legge 12 novembre 2011, n.  183
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2012)",  a  partire
dall'esercizio finanziario 2012 cessa la partecipazione della Regione
alle  spese  di  funzionamento  degli  sportelli  per  l'informazione
comunitaria denominati "Info-point" istituiti presso le  province  ai
sensi dell'articolo 4bis della legge regionale 26 febbraio  1998,  n.
11 recante "Norme in materia di politiche internazionali".