Art. 9 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11 1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11 recante "Norme in materia di politiche internazionali" e' sostituito dal seguente: "3. Le spese relative ai servizi di supporto, alla cancelleria, al finanziamento, alla rappresentanza della sede degli uffici regionali a Bruxelles nonche' le spese derivanti dalle attivita' connesse all'adesione della Regione Abruzzo all'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) trovano copertura finanziaria nell'apposito capitolo 02.01.007 - 11470 ridenominato "Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attivita' connesse all'adesione della Regione Abruzzo all'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE)".