Art. 9 
 
       Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11 
 
    1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale  26  febbraio
1998, n. 11 recante "Norme in materia di politiche internazionali" e'
sostituito dal seguente: 
    "3. Le spese relative ai servizi di supporto,  alla  cancelleria,
al  finanziamento,  alla  rappresentanza  della  sede  degli   uffici
regionali a Bruxelles nonche'  le  spese  derivanti  dalle  attivita'
connesse  all'adesione  della  Regione  Abruzzo  all'Assemblea  delle
Regioni d'Europa (ARE) trovano  copertura  finanziaria  nell'apposito
capitolo  02.01.007  -  11470  ridenominato  "Spese   per   supporto,
funzionamento  e  rappresentanza  della  sede  di  Bruxelles  e   per
attivita' connesse all'adesione della Regione  Abruzzo  all'Assemblea
delle Regioni d'Europa (ARE)".