(Pubblicata nel S.O. n. 160 al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
                   Lazio n. 32 del 27 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            (Disposizioni relative alle procedure per il 
                  finanziamento di opere pubbliche) 
 
    1. In deroga a quanto previsto dall'art. 30, commi 3 e  5,  della
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge  finanziaria  regionale
per l'esercizio 2005) e successive modifiche, la direzione  regionale
competente in materia di lavori pubblici  puo',  previa  domanda  del
soggetto destinatario del finanziamento, prorogare, con provvedimento
motivato,   il   termine   per   la    comunicazione    dell'avvenuto
perfezionamento dell'obbligazione di spesa, anche se,  alla  data  di
presentazione della domanda, detto termine sia gia' scaduto. 
    2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica,  altresi',  ai
finanziamenti  regionali  in  materia  di  opere  pubbliche  concessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
    3. Sono fatte salve le domande di proroga gia' presentate  presso
la direzione regionale infrastrutture, ai sensi  dell'art.  33  della
legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e  variazione  del
bilancio di previsione della Regione  Lazio  per  l'anno  finanziario
2007) e successive modifiche, prima della data di entrata  in  vigore
della presente legge.