(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 (Disposizioni relative alle procedure per il finanziamento di opere pubbliche) 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 30, commi 3 e 5, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche, la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici puo', previa domanda del soggetto destinatario del finanziamento, prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa, anche se, alla data di presentazione della domanda, detto termine sia gia' scaduto. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', ai finanziamenti regionali in materia di opere pubbliche concessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono fatte salve le domande di proroga gia' presentate presso la direzione regionale infrastrutture, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007) e successive modifiche, prima della data di entrata in vigore della presente legge.