Art. 10 Disposizioni varie 1. E' abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennita' dei consiglieri regionali) a partire dalla X legislatura regionale. 2. Per i consiglieri regionali e gli assessori in carica o cessati dal mandato nella IX legislatura regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 19/1995 e successive modifiche. 3. Le indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/1995 e all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, alla legge regionale 27 febbraio 1991, n. 10 e alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19) e successive modifiche, sono fissate alla data del 30 novembre 2011 e sono indicizzate annualmente sulla base della variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT. 4. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 3 e' sospeso per la durata dell'intera IX legislatura regionale. 5. Il Consiglio regionale stabilisce con legge, entro la fine della presente legislatura, un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti a partire dalla X legislatura basato sul sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici con il limite inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a sessanta anni. 6. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo al trattamento economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 (Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonche' lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale), nel testo originario. 7. E' facolta' di ciascun consigliere o assessore regionale in carica o cessato dalla carica comunicare in maniera irrevocabile la volonta' di rinunciare all'istituto dell'assegno vitalizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Ai consiglieri e agli assessori in carica che abbiano rinunciato all'assegno vitalizio non viene effettuata la ritenuta prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/1995. 9. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 19/1995, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, e' abrogato. 10. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione. bilancio e contabilita' della Regione) e' abrogato. 11. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicita' alle azioni regionali in materia di politiche attive del lavoro e della formazione nonche' il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti dalla normativa statale di coordinamento della finanza pubblica, l'Agenzia regionale Lazio lavoro, di seguito denominata Agenzia, istituita mediante trasformazione dell'ente pubblico dipendente dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera a), della legge regionale l° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), e' soppressa e ad essa subentra la Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro. 12. Per i fini di cui al comma 11, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede a un riordino complessivo della Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro attraverso la modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e l'adozione dei conseguenti atti di organizzazione, ivi compresa l'assegnazione del personale di ruolo in servizio presso l'Agenzia. 13. La soppressione di cui al comma 11 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 12. A decorrere dalla stessa data e' abrogato il regolamento regionale 22 agosto 2008, n. 13 (Disciplina dell'Agenzia regionale Lazio lavoro ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti"). 14. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 89, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 15. Al comma 1 dell'articolo 48, della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio), da ultimo modificato dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 6, le parole: "dal giorno 6 del mese di gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno 5 del mese di gennaio".