Art. 10 
 
                         Disposizioni varie 
 
    1. E' abrogato l'istituto  dell'assegno  vitalizio  spettante  ai
consiglieri regionali di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  d),
della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni  in  materia
di  indennita'  dei  consiglieri  regionali)  a   partire   dalla   X
legislatura regionale. 
    2. Per i consiglieri  regionali  e  gli  assessori  in  carica  o
cessati dal mandato nella IX legislatura regionale  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  19/1995  e  successive
modifiche. 
    3. Le indennita' di cui all'articolo  2,  comma  1,  della  legge
regionale 19/1995 e all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18
marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo  di  rimborso
spese per i consiglieri regionali del Lazio e  modifiche  alla  legge
regionale 5 aprile 1988, n. 19,  alla  legge  regionale  27  febbraio
1991, n. 10 e alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19) e successive
modifiche, sono fissate  alla  data  del  30  novembre  2011  e  sono
indicizzate annualmente sulla base della variazione del  costo  della
vita accertato dall'ISTAT. 
    4. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 3 e' sospeso per la durata
dell'intera IX legislatura regionale. 
    5. Il Consiglio regionale stabilisce con  legge,  entro  la  fine
della presente legislatura, un sistema previdenziale contributivo per
i consiglieri eletti a partire dalla X legislatura basato sul sistema
di  calcolo  vigente  per  i  dipendenti  pubblici  con   il   limite
inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a sessanta anni. 
    6. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 17  febbraio
2005, n. 9, relativo al trattamento  economico  degli  assessori  non
componenti del Consiglio regionale, e'  abrogato  con  effetto  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge.  A  decorrere  dalla
medesima data vige nuovamente l'articolo 3 della  legge  regionale  4
settembre 2000, n.  27  (Prime  disposizioni  attuative  della  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n.  1,  concernenti  la  nomina  dei
componenti della Giunta regionale,  nonche'  lo  stato  giuridico  ed
economico degli assessori non componenti  del  Consiglio  regionale),
nel testo originario. 
    7. E' facolta' di ciascun consigliere o  assessore  regionale  in
carica o cessato dalla carica comunicare in maniera  irrevocabile  la
volonta' di  rinunciare  all'istituto  dell'assegno  vitalizio  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    8.  Ai  consiglieri  e  agli  assessori  in  carica  che  abbiano
rinunciato all'assegno vitalizio non  viene  effettuata  la  ritenuta
prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/1995. 
    9. Il comma 2 dell'articolo 11  della  legge  regionale  19/1995,
come modificato dall'articolo 9, comma 1, della  legge  regionale  18
maggio 1998, n. 14, e' abrogato. 
    10. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre
2001,  n.  25  (Norme  in  materia  di  programmazione.  bilancio   e
contabilita' della Regione) e' abrogato. 
    11. Al  fine  di  garantire  maggiore  efficacia,  efficienza  ed
economicita' alle azioni regionali in materia di politiche attive del
lavoro e della formazione nonche' il perseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica definiti dalla normativa statale di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  l'Agenzia  regionale  Lazio
lavoro,   di   seguito   denominata   Agenzia,   istituita   mediante
trasformazione dell'ente pubblico dipendente dalla Regione  ai  sensi
dell'articolo 8, comma  6,  lettera  a),  della  legge  regionale  l°
febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle  agenzie  regionali
istituite ai  sensi  dell'articolo  54  dello  Statuto.  Disposizioni
transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti),  e'
soppressa e ad essa subentra la  Direzione  regionale  competente  in
materia di formazione e lavoro. 
    12. Per i fini di cui al comma 11, entro trenta giorni dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  la  Giunta  regionale
procede  a  un  riordino  complessivo   della   Direzione   regionale
competente in materia di formazione e lavoro attraverso  la  modifica
del regolamento regionale 6 settembre  2002,  n.  1  (Regolamento  di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta  regionale)  e
successive  modifiche  e   l'adozione   dei   conseguenti   atti   di
organizzazione, ivi compresa l'assegnazione del personale di ruolo in
servizio presso l'Agenzia. 
    13. La soppressione di cui al comma  11  decorre  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma  12.  A
decorrere dalla stessa data e' abrogato il regolamento  regionale  22
agosto 2008, n. 13 (Disciplina dell'Agenzia regionale Lazio lavoro ai
sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio  2008,  n.  1
"Norme generali relative alle agenzie regionali  istituite  ai  sensi
dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative  al
riordino degli enti pubblici dipendenti"). 
    14. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge  regionale  6  luglio
1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico), da ultimo modificato  dall'articolo
2, comma 89, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole:
"31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2012". 
    15. Al  comma  1  dell'articolo  48,  della  legge  regionale  18
novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore  commercio),  da
ultimo modificato dalla legge regionale 21 dicembre 2010,  n.  6,  le
parole: "dal giorno 6 del mese  di  gennaio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal giorno 5 del mese di gennaio".