Art. 4 Riscossione e riversamento diretto dei proventi IRAP e dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale 1. A decorrere dal 2012, in coerenza con il principio di territorialita' delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione ed in conformita' all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed all'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), deve prevedere che i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali. 3. In riferimento ai proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ovvero la convenzione eventualmente stipulata deve prevedere che i proventi siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 4. Le somme di cui al comma 3 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.