Art. 4 
 
Riscossione   e   riversamento   diretto   dei   proventi   IRAP    e
  dell'addizionale  regionale  al  reddito  delle   persone   fisiche
  derivanti da controllo fiscale 
 
    1. A  decorrere  dal  2012,  in  coerenza  con  il  principio  di
territorialita' delle risorse  fiscali  affermato  dall'articolo  119
della Costituzione ed in  conformita'  all'articolo  24  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed all'articolo
9 del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario),  la   convenzione   eventualmente
stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 24
dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate  alla  legge  finanziaria
regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 11,  legge  regionale
20 novembre 2001, n. 25), deve prevedere  che  i  proventi  derivanti
dalle attivita' di  controllo,  liquidazione  delle  dichiarazioni  e
accertamento, accertamento con adesione, conciliazione  giudiziale  e
contenzioso  tributario   concernenti   l'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive  (IRAP)  siano  riversati  direttamente  in  uno
specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 
    2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli  importi  dovuti  a
titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con  esclusione  di
quelle  applicate  in  caso  di  concorso  formale  e  di  violazioni
continuate rilevanti  ai  fini  dell'imposta  regionale  e  di  altri
tributi erariali. 
    3. In  riferimento  ai  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di
controllo,   liquidazione   delle   dichiarazioni   e   accertamento,
accertamento con adesione,  conciliazione  giudiziale  e  contenzioso
tributario  concernenti  l'addizionale  regionale   all'imposta   sul
reddito delle persone fisiche  di  cui  all'articolo  50  del  d.lgs.
446/1997 e successive modifiche si applicano le disposizioni  di  cui
al comma  1,  ovvero  la  convenzione  eventualmente  stipulata  deve
prevedere  che  i  proventi  siano  riversati  direttamente  in   uno
specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 
    4. Le somme di cui al comma 3 comprendono gli  importi  dovuti  a
titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.