Art. 7 Modifiche all'articolo 2, commi 167 e 171-bis della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi a disposizioni in materia di programma di investimenti a sostegno della casa 1. Al fine di realizzare programmi di investimento attraverso l'utilizzo di forme di finanziamento alternative al ricorso all'indebitamento, all'articolo 2 della legge regionale 9/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 167 dopo le parole: "come l'attivazione" sono inserite le seguenti: "del Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche"; b) al comma 171-bis le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) per la spesa relativa alla costituzione del fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), mediante il capitolo di spesa E61900 per un importo pari ad euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012; c) per la partecipazione al fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), per un valore complessivo non superiore ad euro 50 milioni, mediante: 1) il conferimento di aree suscettibili di valorizzazione appartenenti al patrimonio disponibile regionale; 2) il capitolo di spesa E62524 che assume la seguente nuova denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio al Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche del Fondo per l'abitare (FIA) di Cassa Depositi e Prestiti" con uno stanziamento, per ciascuna delle annualita' 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00.».