Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 2, commi 167 e 171-bis della  legge  regionale
  24 dicembre 2010, n. 9,  relativi  a  disposizioni  in  materia  di
  programma di investimenti a sostegno della casa 
 
    1. Al fine di realizzare  programmi  di  investimento  attraverso
l'utilizzo  di  forme  di  finanziamento   alternative   al   ricorso
all'indebitamento, all'articolo 2 della legge regionale  9/2010  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla  lettera  a)  del  comma  167  dopo  le  parole:  "come
l'attivazione" sono inserite le seguenti: "del Fondo regionale per il
social housing, con la partecipazione anche"; 
      b) al comma 171-bis le lettere b) e c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «b) per la spesa relativa  alla  costituzione  del  fondo  di
investimento di cui al comma 167, lettera a), mediante il capitolo di
spesa E61900 per un importo  pari  ad  euro  1.000.000,00,  esercizio
finanziario 2012; 
        c) per la partecipazione al fondo di investimento di  cui  al
comma 167, lettera a), per un valore  complessivo  non  superiore  ad
euro 50 milioni, mediante: 
          1) il conferimento di aree suscettibili  di  valorizzazione
appartenenti al patrimonio disponibile regionale; 
          2) il capitolo di spesa E62524 che assume la seguente nuova
denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio al Fondo regionale
per il social housing, con la  partecipazione  anche  del  Fondo  per
l'abitare (FIA) di Cassa Depositi e Prestiti" con  uno  stanziamento,
per  ciascuna  delle  annualita'  2012   e   2013,   pari   ad   euro
5.000.000,00.».