Art. 8 Nuovi strumenti per il finanziamento del programma di edilizia scolastica 1. Al fine di realizzare un programma per la ristrutturazione ovvero la costruzione di nuovi edifici scolastici mediante l'utilizzo di forme di finanziamento alternative al ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali, anche in virtu' delle nuove disposizioni in materia di contenimento della spesa e patto di stabilita' interno di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012) e successive modifiche, e' istituito presso l'assessorato competente in materia di bilancio, un Tavolo tecnico con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti SpA ed altri operatori primari del settore finanziario. 2. Al Tavolo di cui al comma 1, compete lo studio e l'individuazione di misure ed azioni in grado di far fronte, in maniera urgente ed efficace, all'attuale situazione presente sul territorio, quali la creazione di un sistema di gestione integrata che preveda forme di partnership tra Regione, enti locali e soggetti privati e l'utilizzo di strumenti come il project financing, disciplinato ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'assessore competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici e l'assessore competente in materia di istruzione e politiche giovanili, sentite le competenti commissioni consiliari, entro la data del 30 giugno 2012, definisce i criteri e le modalita' delle nuove forme di finanziamento per la realizzazione del programma di edilizia scolastica. 4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante un importo pari ad euro 150.000,00, esercizio finanziario 2012, nell'ambito del capitolo T19501.