Art. 9 Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie 1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie e dall'articolo 1, comma 80, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo alla conformita' alla normativa nazionale e dell'Unione europea delle societa' strumentali in house della Regione, propone al Consiglio regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un piano dettagliato ed organico di riordino dell'assetto del complesso delle partecipazioni societarie, al fine di procedere ad una razionalizzazione funzionale alla predisposizione del bilancio consolidato previsto nel decreto attuativo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 2. Alla definizione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia, si provvede anche nei confronti delle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all'articolo 55 dello Statuto.