Art. 9 
 
                   Riordino del sistema regionale 
                   delle partecipazioni societarie 
 
    1.  La  Giunta  regionale,  in  attuazione  di  quanto   previsto
dall'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3,  relativo
al riordino del sistema regionale delle partecipazioni  societarie  e
dall'articolo 1, comma 80, della legge regionale 13 agosto  2011,  n.
12, relativo alla conformita' alla normativa nazionale e  dell'Unione
europea delle societa' strumentali in house della Regione, propone al
Consiglio  regionale,  entro  centottanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione della presente legge, un piano dettagliato ed  organico
di  riordino  dell'assetto   del   complesso   delle   partecipazioni
societarie, al fine di procedere ad una razionalizzazione  funzionale
alla predisposizione del bilancio consolidato  previsto  nel  decreto
attuativo di cui all'articolo 36 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42). 
    2. Alla definizione  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa in materia, si provvede anche nei confronti  delle  agenzie
regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto  e  degli
enti pubblici dipendenti della Regione di cui all'articolo  55  dello
Statuto.