Art. 10 Semplificazione gestionale del bilancio regionale 1. La Regione, nell'ambito del processo di adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adotta il criterio della semplificazione gestionale al fine di garantire un'ottimizzazione delle risorse ed una piu' efficace allocazione delle stesse. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, si provvede a ricomprendere in uno o, laddove necessario, in piu' capitoli di spesa di nuova istituzione, gli interventi la cui natura funzionale sia affine, nel rispetto di ogni singola UPB di appartenenza, alla cui gestione sono deputate le rispettive direzioni regionali. 3. I capitoli di spesa interessati dalla semplificazione gestionale restano in vigore per la sola gestione dei residui e sono riferiti ad interventi finanziati con fondi regionali, ad esclusione dei capitoli di spesa di cui all'ambito A e all'ambito T, dei capitoli inerenti le spese obbligatorie e dei capitoli relativi ai fondi con natura vincolata. Sono altresi' esclusi dalla semplificazione i capitoli di spesa in conto capitale. 4. Le disposizioni finanziarie delle leggi regionali istitutive dei capitoli di spesa di cui al comma 3 tengono conto della semplificazione gestionale secondo la tabella di cui al comma 5, al fine di garantire il raccordo tra le precedenti e le nuove coperture finanziarie. 5. Ai sensi del presente articolo, nell'ambito dei rispettivi assessorati di appartenenza, sono indicati nell'apposita tabella (Allegato A): a) il capitolo di spesa che rimane in vigore per la sola gestione dei residui con il relativo riferimento normativo; b) il capitolo di spesa di nuova istituzione con la relativa nuova denominazione.