Art. 10 
 
          Semplificazione gestionale del bilancio regionale 
 
    1. La  Regione,  nell'ambito  del  processo  di  adeguamento  del
proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), adotta il criterio della semplificazione
gestionale al fine di garantire un'ottimizzazione  delle  risorse  ed
una piu' efficace allocazione delle stesse. 
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  si   provvede   a
ricomprendere in uno o, laddove necessario, in piu' capitoli di spesa
di nuova istituzione, gli interventi la  cui  natura  funzionale  sia
affine, nel rispetto di ogni singola UPB di  appartenenza,  alla  cui
gestione sono deputate le rispettive direzioni regionali. 
    3.  I  capitoli  di  spesa  interessati   dalla   semplificazione
gestionale restano in vigore per la sola gestione dei residui e  sono
riferiti ad interventi finanziati con fondi regionali, ad  esclusione
dei capitoli di spesa  di  cui  all'ambito  A  e  all'ambito  T,  dei
capitoli inerenti le spese obbligatorie e dei  capitoli  relativi  ai
fondi   con   natura   vincolata.   Sono   altresi'   esclusi   dalla
semplificazione i capitoli di spesa in conto capitale. 
    4. Le disposizioni finanziarie delle leggi  regionali  istitutive
dei capitoli  di  spesa  di  cui  al  comma  3  tengono  conto  della
semplificazione gestionale secondo la tabella di cui al comma  5,  al
fine di garantire il raccordo tra le precedenti e le nuove  coperture
finanziarie. 
    5. Ai sensi del presente  articolo,  nell'ambito  dei  rispettivi
assessorati di  appartenenza,  sono  indicati  nell'apposita  tabella
(Allegato A): 
      a) il capitolo di spesa  che  rimane  in  vigore  per  la  sola
gestione dei residui con il relativo riferimento normativo; 
      b) il capitolo di spesa di nuova istituzione  con  la  relativa
nuova denominazione.