Art. 13 
 
  Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilita' 
 
    1. Sono confermate, per l'esercizio finanziario 2012, le seguenti
disposizioni normative: 
      a)  nell'ambito  della  disciplina  relativa  all'emissione  di
prestiti obbligazionari, le disposizioni  di  cui  all'art.  5  della
legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009),  tenuto  conto  che,
per l'esercizio finanziario 2012, la  Giunta  regionale  e'  altresi'
autorizzata, sentita la commissione consiliare competente in  materia
di bilancio, all'estinzione  anticipata  dei  mutui  o  dei  prestiti
obbligazionari anche attraverso la dismissione dei beni acquisiti  al
patrimonio  regionale,  nel  rispetto  di  quanto   stabilito   dalla
normativa in materia; 
      b)  nell'ambito  dei  residui  perenti  relativi  al  Consiglio
regionale e delle economie di bilancio di cui all'art. 37,  comma  2,
della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25 (Norme  in  materia  di
programmazione,  bilancio   e   contabilita'   della   Regione),   le
disposizioni di cui agli articoli 6 e  7  della  legge  regionale  n.
32/2008; 
      c)  nell'ambito  delle  variazioni  di  bilancio  necessarie  a
garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei  disavanzi
del  Servizio  sanitario  regionale  riferiti  all'anno   precedente,
l'autorizzazione  in  deroga  contenuta  nelle  disposizioni  di  cui
all'art. 8 della legge regionale n. 32/2008.