Art. 13 Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilita' 1. Sono confermate, per l'esercizio finanziario 2012, le seguenti disposizioni normative: a) nell'ambito della disciplina relativa all'emissione di prestiti obbligazionari, le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009), tenuto conto che, per l'esercizio finanziario 2012, la Giunta regionale e' altresi' autorizzata, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, all'estinzione anticipata dei mutui o dei prestiti obbligazionari anche attraverso la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia; b) nell'ambito dei residui perenti relativi al Consiglio regionale e delle economie di bilancio di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione), le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 32/2008; c) nell'ambito delle variazioni di bilancio necessarie a garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, l'autorizzazione in deroga contenuta nelle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 32/2008.