Art. 4 
 
            Approvazione del quadro generale riassuntivo 
    e degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa 
 
    1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 20 novembre  2001,
n. 25 (Norme in materia di programmazione,  bilancio  e  contabilita'
della Regione) e successive modifiche sono approvati per  l'esercizio
finanziario 2012: 
      a) il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione; 
      b)  l'elenco  n.  1  concernente  i  capitoli  afferenti  spese
obbligatorie, a favore dei quali possono  disporsi  con  decreto  del
Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento
dal fondo di  riserva  per  le  spese  obbligatorie,  articolato  nei
sottoelenchi da A a C in conformita'  alla  denominazione  delle  UPB
T21, T22, T23, T24-, 
      c) l'elenco n. 2 concernente i  capitoli  a  carico  dei  quali
possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento; 
      d) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione
ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 25/2001; 
      e)  l'elenco  n.  4  concernente  i  fondi  speciali   per   il
finanziamento di provvedimenti  legislativi  da  realizzarsi  durante
l'esercizio finanziario 2012; 
      f) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa con  copertura
a mutuo e/o prestito obbligazionario; 
      g)  l'elenco  n.  5-bis)  concernente  i  capitoli   di   spesa
finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti; 
      h) l'elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione  e'
vincolata. 
    2.  E'  autorizzata  la  contrazione  di   mutui   e/o   prestiti
obbligazionari di cui al comma 1, lettera  t),  finalizzati  a  nuovi
investimenti per un importo pari ad euro 200.000.000,00,  nei  limiti
di quanto stabilito ai sensi dell'art. 8. I mutui sono  contratti  ad
un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore  a  quello
applicato dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  e  per  la  durata
massima di ammortamento di anni trenta. 
    3. Per il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui  o
prestiti la Regione rilascera' mandato irrevocabile. 
    4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione
dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera f), con  propri  atti
deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalita' previste
dalla presente legge.