Art. 4 Approvazione del quadro generale riassuntivo e degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa 1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche sono approvati per l'esercizio finanziario 2012: a) il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione; b) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformita' alla denominazione delle UPB T21, T22, T23, T24-, c) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento; d) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 25/2001; e) l'elenco n. 4 concernente i fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2012; f) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa con copertura a mutuo e/o prestito obbligazionario; g) l'elenco n. 5-bis) concernente i capitoli di spesa finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti; h) l'elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione e' vincolata. 2. E' autorizzata la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari di cui al comma 1, lettera t), finalizzati a nuovi investimenti per un importo pari ad euro 200.000.000,00, nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'art. 8. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. 3. Per il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascera' mandato irrevocabile. 4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera f), con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalita' previste dalla presente legge.