Art. 5 
 
             Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata 
 
    l. Alle determinazioni  di  impegno  concernenti  l'utilizzo  dei
fondi a destinazione vincolata deve essere  allegata,  a  cura  della
struttura  proponente,  una  scheda  contenente  tutti  gli  elementi
necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del  loro
accertamento da parte della Regione ovvero  la  determinazione  -  di
accertamento. 
    2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui
al comma l e' subordinato  all'avvenuto  incasso  dei  fondi  stessi,
fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con
deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze
di necessita' ed urgenza. 
    3.  Con  riferimento  all'utilizzo  delle  partite  vincolate  si
applica la disciplina prevista all'art. 1, comma 143, della legge  13
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  di  stabilita'  2011)  e
successive modifiche come confermata dall'art. 32,  comma  17,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'
2012). 
    4. Ai  sensi  del  comma  3,  la  Direzione  regionale  bilancio,
economia, finanza e tributi e' autorizzata al recupero delle  risorse
vincolate che, alla  data  del  31  dicembre  2011,  non  sono  state
utilizzate ad eccezione delle risorse imputate sui capitoli di  spesa
di cui all'ambito A, o afferenti la sanita', le politiche sociali,  i
trasporti e l'istruzione.