Art. 5 Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata l. Alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione ovvero la determinazione - di accertamento. 2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma l e' subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessita' ed urgenza. 3. Con riferimento all'utilizzo delle partite vincolate si applica la disciplina prevista all'art. 1, comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011) e successive modifiche come confermata dall'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012). 4. Ai sensi del comma 3, la Direzione regionale bilancio, economia, finanza e tributi e' autorizzata al recupero delle risorse vincolate che, alla data del 31 dicembre 2011, non sono state utilizzate ad eccezione delle risorse imputate sui capitoli di spesa di cui all'ambito A, o afferenti la sanita', le politiche sociali, i trasporti e l'istruzione.