Art. 6 Limiti agli impegni di spesa 1. A seguito della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale e conseguentemente alla drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, la Regione adotta misure per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, la facolta' di impegnare per il 2012 e' pienamente esercitata nel caso delle spese di cui agli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, allegati allo stato di previsione della spesa, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, dei capitoli a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, delle spese connesse ad interventi per calamita' naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico e la sanita', delle annualita' relative ai limiti d'impegno, delle rate di ammortamento dei mutui. 3. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012, provvede con decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 2, ad esclusione dei capitoli relativi a spese obbligatorie gia' previste negli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, di capitoli a destinazione vincolata e di capitoli relativi a cofinanziamenti regionali. 4. Per le restanti spese, fino alla data del 30 giugno 2012 la facolta' di impegnare e' consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo. 5. La Giunta regionale puo' concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di bilancio. 6. La possibilita' di svincolare il limite di cui al comma 4 e' subordinata alla verifica degli equilibri di bilancio ed agli esiti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.