Art. 7 
 
       Misure per il rispetto del patto di stabilita' interno 
 
    1. Ai fini del rispetto del patto di  stabilita'  interno,  visto
l'art.  32,  comma  20,  della  legge  12  novembre  2011,   n.   183
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di  stabilita'  2012),  su  conforme  indicazione
dell'Assessore  competente  in  materia  di  bilancio,  la  Direzione
regionale competente in materia di bilancio,  ragioneria,  finanza  e
tributi  e'  autorizzata  a  rendere,  per  quanto  necessario,   non
operative le disponibilita' presenti sui vari capitoli e  a  disporre
il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti. 
    2. La Regione, per le finalita' di cui al comma  1,  e'  altresi'
autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo. 
    3. La Regione, in attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.
1,  commi  138  -  142,  della  legge  13  dicembre  2010,   n.   220
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2011) e successive modifiche,  come
confermate dall'art. 32, comma 17, della legge n. 183/2011,  provvede
ad adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e  i
vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del
patto di stabilita' interno. 
    4.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,   su   proposta
dell'Assessore  competente  in  materia  di  bilancio,   sentita   la
commissione  consiliare  competente,  sono  approvati  gli  obiettivi
programmatici rimodulati degli enti locali.