Art. 7 Misure per il rispetto del patto di stabilita' interno 1. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, visto l'art. 32, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), su conforme indicazione dell'Assessore competente in materia di bilancio, la Direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi e' autorizzata a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilita' presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti. 2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo. 3. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 138 - 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011) e successive modifiche, come confermate dall'art. 32, comma 17, della legge n. 183/2011, provvede ad adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilita' interno. 4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali.