Art. 8 Stabilizzazione dello stock di debito regionale 1. Al fine di stabilizzare lo stock del debito della Regione, per le annualita' 2012, 2013 e 2014, il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento, autorizzabili ai sensi dell'art. 4, comma 2, non deve essere in misura superiore alle quote di capitale rimborsate.