Art. 8 
 
           Stabilizzazione dello stock di debito regionale 
 
    1. Al fine di stabilizzare lo stock del debito della Regione, per
le annualita' 2012, 2013 e 2014, il limite massimo  delle  assunzioni
di mutui e di altre forme di indebitamento,  autorizzabili  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, non deve essere in misura superiore alle  quote
di capitale rimborsate.