Art. 9 
 
Sperimentazione della nuova disciplina contabile ai  sensi  dell'art.
  36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni  in
  materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
  bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  organismi,  a
  norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»). 
 
    1. Nelle more del riordino della normativa regionale  in  materia
di programmazione, bilancio  e  contabilita'  e  dell'adeguamento  ai
nuovi principi  di  cui  al  Titolo  I  del  decreto  legislativo  n.
118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto  dall'art.
36 del citato decreto legislativo n. 118/2011  si  applicano  in  via
esclusiva in sostituzione di quelle previste  dal  sistema  contabile
vigente, con particolare riguardo al principio contabile  generale  e
al principio contabile applicato  della  competenza  finanziaria.  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto. 
    2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge  di  contabilita'
della Regione, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25/2001
restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  sulla  sperimentazione  di
cui al comma 1. 
    3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati  gli
enti regionali che partecipano alla sperimentazione di  cui  all'art.
36 del decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi dell'art.  3,  comma
4, del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sulla
sperimentazione. 
    4. La Regione puo' individuare, in apposito elenco da allegare al
bilancio di previsione regionale, le leggi regionali di spesa su  cui
applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale. 
    5. Le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri sulla sperimentazione si  applicano  anche
in riferimento alla perenzione amministrativa.