Art. 9 Sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»). 1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilita' e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 36 del citato decreto legislativo n. 118/2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto. 2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge di contabilita' della Regione, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25/2001 restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla sperimentazione di cui al comma 1. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla sperimentazione. 4. La Regione puo' individuare, in apposito elenco da allegare al bilancio di previsione regionale, le leggi regionali di spesa su cui applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale. 5. Le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla sperimentazione si applicano anche in riferimento alla perenzione amministrativa.