Art. 3 
 
      Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2000 
 
    1. All'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2000 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le provvidenze economiche  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettere a) e b) sono erogate, su proposta dell'equipe curante di  cui
al comma 1, direttamente dal comune, che provvede a  darne  immediata
comunicazione alla commissione prevista dall'art. 6.  Le  provvidenze
economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d)  sono  erogate
dal comune, previa autorizzazione della commissione di  cui  all'art.
6.»; 
      b) il comma 4 e' abrogato.