Art. 3 Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2000 1. All'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono erogate, su proposta dell'equipe curante di cui al comma 1, direttamente dal comune, che provvede a darne immediata comunicazione alla commissione prevista dall'art. 6. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) sono erogate dal comune, previa autorizzazione della commissione di cui all'art. 6.»; b) il comma 4 e' abrogato.