Art. 4 Modifica all'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2000 1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2000 le parole da: «di ogni Comune» a: «Azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni o degli enti capofila di cui all'art. 1, comma 3, in rappresentanza dei comuni appartenenti ai rispettivi ambiti territoriali. Per Roma Capitale, partecipano gli assistenti sociali dei Municipi.».