Art. 4 
 
       Modifica all'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2000 
 
    1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 1/2000  le
parole da: «di  ogni  Comune»  a:  «Azienda  sanitaria  locale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei comuni o degli enti capofila  di  cui
all'art. 1, comma 3, in rappresentanza  dei  comuni  appartenenti  ai
rispettivi ambiti territoriali. Per Roma  Capitale,  partecipano  gli
assistenti sociali dei Municipi.».