Art. 5 Sostituzione dell'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2000 1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Criteri di ripartizione e trasferimento fondi regionali). - 1. La Regione ripartisce annualmente tra Roma Capitale, i comuni e gli enti di cui all'art. 1, comma 3, in base alla popolazione residente negli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 38/1996, le risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti inerenti al sistema integrato di servizi ed interventi socioassistenziali.».