Art. 5 
 
    Sostituzione dell'art. 7 del regolamento regionale n. 1/2000 
 
    1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  7  (Criteri  di   ripartizione   e   trasferimento   fondi
regionali). - 1. La Regione ripartisce annualmente tra Roma Capitale,
i comuni e gli enti  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  in  base  alla
popolazione residente negli ambiti territoriali di cui  all'art.  47,
comma 1, lettera c), della legge regionale  n.  38/1996,  le  risorse
disponibili  nell'ambito  degli  stanziamenti  inerenti  al   sistema
integrato di servizi ed interventi socioassistenziali.».