Art. 2 
 
          Inserimento dell'art. 104-bis nella sezione V-bis 
              del capo II del titolo V del R. R. 1/2002 
 
    1. Dopo l'art. 104 del regolamento regionale 1/2002  e'  inserito
il seguente: 
    "Art.  104-bis  (Contributo  per  spese  di  istruttoria   e   di
conservazione  dei  progetti  presentati   ai   fini   del   rilascio
dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e  per  i
successivi adempimenti. Determinazione dell'importo  e  modalita'  di
effettuazione del versamento). - 1. Dal 1°  gennaio  2012,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 20, della legge regionale 13 agosto  2011,  n.  12
(Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio  2011
- 2013), e' dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di
istruttoria relative alle attivita' previste dall'art. 35 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
edilizie) e successive modifiche e dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia)  e   successive
modifiche ed in particolare per: 
      a) le spese di istruttoria  e  di  conservazione  dei  progetti
presentati  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  sismica   o
dell'attestazione di deposito ai sensi degli articoli  93  e  94  del
D.P.R. 380/2001; 
      b) gli adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a
consolidamento; 
      c)  i  sopralluoghi  per  il  rilascio   del   certificato   di
rispondenza; 
      d) la relazione a struttura ultimata e collaudo; 
      e)  le  procedure  connesse  agli  adempimenti  inerenti   alle
violazioni. 
    2. L'ammontare delle somme dovute per  i  contributi  di  cui  al
comma 1, e' determinato nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato V-bis ed e'
suddiviso in base  alle  diverse  tipologie  di  intervento  ed  agli
adempimenti connessi all'iter procedurale. 
    3.  Per  le  attivita'  procedurali  di  cui   alla   Tabella   1
dell'Allegato  V-bis,  il  contributo   e'   calcolato   sulla   base
dell'entita' del volume dell'opera per le tipologie di intervento  di
cui alle lettere A, B, C e I nonche' in base al metro lineare per gli
interventi di cui alle lettere G e H. Il calcolo  dei  contributi  e'
asseverato  dal  progettista  al  momento  della  presentazione   del
progetto in conformita' al prospetto per il calcolo del contributo di
istruttoria e di  conservazione  dei  progetti  e  per  i  successivi
adempimenti, di cui all'Allegato V-ter. 
    4. Il versamento del contributo deve essere effettuato sul  conto
corrente postale n. 785014 intestato a Regione Lazio  -  Tesoreria  -
IBAN IT50A0760103200000000785014 indicando  nella  causale  «L.R.  n.
12/2011 - proventi per adempimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  20,
lettera (indicare la tipologia corrispondente ad una delle lettere di
cui al comma 1). 
    5.   Unitamente   alla   presentazione   della    richiesta    di
autorizzazione  del  progetto,  ovvero  del  preavviso   scritto   di
deposito, deve essere consegnata alla struttura regionale competente,
l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di  istruttoria
nonche' l'asseverazione relativa al  prospetto  per  il  calcolo  del
contributo di istruttoria e di conservazione dei  progetti  e  per  i
successivi adempimenti, di cui all'Allegato V-ter. 
    6. Il contributo di cui al comma  1  e'  adeguato  all'inizio  di
ciascun anno,  automaticamente,  agli  indici  ISTAT  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati  annualmente
nel mese di novembre ed e' reso noto mediante pubblicazione sul  sito
internet  della  Regione  Lazio,  con  determinazione  del  direttore
regionale competente in materia di Infrastrutture. 
    7.  Il  mancato  o  erroneo  versamento  del  contributo  per  la
richiesta dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito
puo' costituire impedimento al rilascio delle  medesime  richieste  o
degli altri adempimenti indicati al comma 1. 
    8.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  della  L.R.  12/2011,  i
contributi per le spese di istruttoria di cui al  comma  1  non  sono
dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione  dei
danni causati da eventi calamitosi per i quali sia  stato  dichiarato
lo stato di calamita' e per progetti riferiti  a  beni  immobili  che
fanno  parte  del  patrimonio  regionale.  Nel  caso   di   attivita'
finalizzate all'eliminazione delle barriere  architettoniche  non  e'
previsto alcun contributo.".