Art. 2 Inserimento dell'art. 104-bis nella sezione V-bis del capo II del titolo V del R. R. 1/2002 1. Dopo l'art. 104 del regolamento regionale 1/2002 e' inserito il seguente: "Art. 104-bis (Contributo per spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti. Determinazione dell'importo e modalita' di effettuazione del versamento). - 1. Dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 - 2013), e' dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attivita' previste dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per: a) le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001; b) gli adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento; c) i sopralluoghi per il rilascio del certificato di rispondenza; d) la relazione a struttura ultimata e collaudo; e) le procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni. 2. L'ammontare delle somme dovute per i contributi di cui al comma 1, e' determinato nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato V-bis ed e' suddiviso in base alle diverse tipologie di intervento ed agli adempimenti connessi all'iter procedurale. 3. Per le attivita' procedurali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato V-bis, il contributo e' calcolato sulla base dell'entita' del volume dell'opera per le tipologie di intervento di cui alle lettere A, B, C e I nonche' in base al metro lineare per gli interventi di cui alle lettere G e H. Il calcolo dei contributi e' asseverato dal progettista al momento della presentazione del progetto in conformita' al prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti e per i successivi adempimenti, di cui all'Allegato V-ter. 4. Il versamento del contributo deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 785014 intestato a Regione Lazio - Tesoreria - IBAN IT50A0760103200000000785014 indicando nella causale «L.R. n. 12/2011 - proventi per adempimenti di cui all'art. 2, comma 20, lettera (indicare la tipologia corrispondente ad una delle lettere di cui al comma 1). 5. Unitamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione del progetto, ovvero del preavviso scritto di deposito, deve essere consegnata alla struttura regionale competente, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di istruttoria nonche' l'asseverazione relativa al prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti e per i successivi adempimenti, di cui all'Allegato V-ter. 6. Il contributo di cui al comma 1 e' adeguato all'inizio di ciascun anno, automaticamente, agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati annualmente nel mese di novembre ed e' reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio, con determinazione del direttore regionale competente in materia di Infrastrutture. 7. Il mancato o erroneo versamento del contributo per la richiesta dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito puo' costituire impedimento al rilascio delle medesime richieste o degli altri adempimenti indicati al comma 1. 8. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 12/2011, i contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 1 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamita' e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale. Nel caso di attivita' finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche non e' previsto alcun contributo.".